Art. 1.
(Carattere personale della targa degli autoveicoli).

      1. La targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo.
      2. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.
      3. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.
      4. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei trasporti e richiederne un duplicato.
      5. Il titolare che non intende più utilizzare la targa ad esso assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente che dispone la distruzione della targa stessa.